Il credito maturato in relazione all’attività di patrocinio legale per una controversia insorta prima della deliberazione di dissesto rientra nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione: è quanto ribadito dal TAR Campania, Napoli, sez. VIII, nella sent. 1° giugno 2022, n. 3772, richiamando la sent. n. 1/2022 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Ciò in quanto la genesi del credito è da individuarsi in un atto gestionale (il conferimento di incarico) precedente il dissesto: il dato rilevante, infatti, secondo la giurisprudenza, per l’esistenza del credito è la fonte (ex art. 1173 c.c.) e non la liquidazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 9 aprile 2018, n. 2141; sent. 21 maggio 2019, n. 2141; sez. V, sent. 17 aprile 2020 n. 2452).
Trova, perciò, completa applicazione l’art. 252, comma 4, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), secondo cui “l’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva; b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; c) liquidazione e pagamento della massa passiva”.
Conseguentemente, detto credito concorrerà con tutti gli altri coinvolti nella procedura di dissesto, considerato che quest’ultima è caratterizzata dal principio della par condicio creditorum; proprio la tutela della concorsualità comporta, in linea generale, l’inibitoria anche del ricorso di ottemperanza in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore.