L’eventuale trasferimento al fondo di previdenza delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo non può avvenire in neutralità fiscale, con la conseguenza che tali somme potranno essere versate al fondo di previdenza al netto dell’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del TUIR (DPR n. 917/1986): è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 323/2022, pubblicata lo scorso 3 giugno.
L’Agenzia ha ricordato che, per quanto riguarda la tassazione delle somme erogate a titolo di incentivo all’esodo, l’art. 17, comma 1, lettera a), del Testo unico delle imposte sul reddito (TUIR – DPR 22 dicembre 1986, n. 917), prevede l’applicazione della tassazione separata per le “altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione” del rapporto di lavoro, nonché per le somme e i valori comunque percepiti a seguito di transazioni relative alla risoluzione del predetto rapporto.
Al riguardo, la circolare 20 marzo 2001, n. 29/E, capitolo II, par. 1.2, ha precisato che trattasi di quelle indennità e somme percepite una tantum in diretta correlazione alla cessazione del rapporto di lavoro e che tra tali emolumenti vi rientrano anche le somme erogate a titolo di incentivo all’esodo, ossia quelle somme, aggiuntive rispetto al TFR, offerte al dipendente che accetta di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro (cfr. anche circolari Ministero delle Finanze 5 febbraio 1986, n. 2, parte terza, e Agenzia delle Entrate16 febbraio 2007, n. 10/E, par. 3). L’art. 19, comma 2, del TUIR, prevede che le stesse “sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1”, e cioè con la medesima aliquota del TFR.