Il pagamento dei compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali non può rientrare fra le spese economali: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella sent. n. 183/2022, depositata lo scorso 25 maggio.
Ed infatti, secondo i giudici, poiché l’economo provvede alle acquisizioni di beni e servizi con modalità in deroga alla ordinaria procedura di spesa, devono considerarsi consentite all’economo le sole spese che non è possibile effettuare utilmente con le ordinarie modalità.
Parimenti, è inammissibile il pagamento, tramite la cassa economale, del Fondo di mobilità gestito dall’Agenzia autonoma di gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali, trattandosi di ordinaria spesa del personale.