Nel caso di Consiglio Comunale sciolto per dimissioni contestali della maggioranza dei consiglieri (ex art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del TUEL – Decreto Legislativo n. 267/2000), la relazione di fine mandato deve essere firmata dall’ex Sindaco: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 42/2022/VSG, depositata lo scorso 19 maggio, confermando un noto principio già espresso dalla Sezione delle Autonomie nella delib. n. 15/2015.
La relazione di fine mandato costituisce, infatti, un atto proprio del sindaco non demandabile al commissario straordinario nominato a seguito dello scioglimento dell’organo consiliare, stante la ratio voluta dal legislatore di far conoscere agli elettori l’attività della consiliatura terminata; sul sindaco, pertanto, incombe sempre l’obbligo di sottoscrivere la relazione di fine mandato, prima di poter considerare conclusi i suoi rapporti con il Comune.