Si applica il principio di rotazione se la stazione appaltante, pur a fronte di un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, si riserva la possibilità di un vaglio preventivo, potendo decidere di non invitare uno o più operatori economici che abbiano manifestato interesse alla presente procedura, ed altresì anche la possibilità di invitarne altri, ove ritenuto necessario: è quanto affermato dal TAR Puglia, Bari, sez. II, sent. 6 maggio 2022, n. 618, secondo cui, nel caso specifico, è stato corretto l’operato della stazione appaltante che ha escluso dagli inviti l’affidatario uscente.
Al contrario, il principio di rotazione è inapplicabile nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare l’operatore economico mediante una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sent. 4 febbraio 2020, n. 875).