Pagare l’esperto per formarlo è danno erariale

Come ribadito recentemente dalla Corte dei conti, sez. seconda giurisdizionale centrale d’appello, nella sent. n. 222/2022, depositata lo scorso 16 maggio, il ricorso a collaborazioni esterne presuppone l’elevata specializzazione e qualificazione del collaboratore, essendo funzionale al reperimento, sul mercato, delle migliori professionalità nel settore oggetto della collaborazione, non rinvenibili all’interno della struttura burocratica dell’Ente ed in grado di innalzarne il livello di competenza.

Ciò comporta che il collaboratore esperto prescelto debba essere già dotato di adeguata formazione, non potendo essere “formato” a spese dell’Amministrazione: conseguentemente, il corso di formazione pagato dalla P.A. al suo esperto genera un danno erariale e conferma l’inadeguatezza iniziale del profilo curriculare dell’esperto assunto come collaboratore.

Nel caso specifico, i giudici contabili hanno condannato la responsabile apicale che aveva acconsentito alla partecipazione al corso, a carico dell’ente pubblico, dell’esperto precedentemente assunto.

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