Le somme accantonate nel FGDC necessitano di specifico appostamento contabile

È errato non quantificare il fondo di garanzia dei debiti commerciali perché tali debiti sono già ricompresi nei vincoli dell’avanzo di amministrazione: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Lazio, nella delib. n. 56/2022/PRSE, depositata lo scorso 10 maggio.

Secondo i giudici, infatti, le somme accantonate a titolo di fondo di garanzia dei debiti commerciali necessitano di uno specifico appostamento contabile, non potendo le stesse confluire nel complesso dei vincoli dell’avanzo di amministrazione, onde garantire chiarezza e trasparenza ai documenti di bilancio.

In particolare, in ossequio al dettato normativo (art. 1, commi 859 ss, della Legge n. 145/2018), l’Ente è tenuto a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata (e non vincolata) del risultato di amministrazione; tale fondo costituisce un nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l’effettiva disponibilità di cassa.

 

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