Illegittimo il mancato rilascio all’avvocato della certificazione dei crediti vantati verso il Comune

È illegittimo e manifestamente irragionevole il comportamento del Comune che, malgrado una molteplicità di solleciti, non ha mai provveduto a fornire riscontro ad un avvocato in relazione ad una richiesta di emissione di una certificazione attestante i crediti vantati dal professionista nei confronti del Comune e maturati a seguito dello svolgimento di plurime attività difensive di primo e secondo grado: è quanto affermato dal TAR Puglia, Bari, sez. II, nella sent. 19 aprile 2022, n. 518.

Secondo i giudici, infatti, “è indubbio che tale reiterata mancata risposta integri la violazione del principio di doverosità dell’azione amministrativa, assieme alle regole di ragionevolezza e buona fede” (sul punto, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 23 gennaio 2013, n. 788; TAR Campania, Napoli, sez. V, sent. 29 aprile 2019, n. 2293).

Peraltro, come è noto, “il legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso (tranne i casi limite di palese pretestuosità) alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sent 18 maggio 2020, n. 3118).

Nel caso in esame, secondo i giudici, “l’Amministrazione non ha mai fornito alcun riscontro alle numerose richieste rivolte dal ricorrente per ricevere la certificazione attestante i propri crediti, necessaria quale garanzia per gli istituti bancari al fine di procedere alla cessione pro soluto del credito. La più volte reiterata richiesta risulta disattesa dal Comune […], che non ha mai preso in carico le istanze dell’odierno ricorrente e non ha mai rivolto a quest’ultimo alcuna risposta formale o informale, malgrado l’estrema semplicità dell’adempimento certificativo richiesto, essendo sostanzialmente le somme in questione già oggettivamente indicate nelle delibere di incarico illo tempore emanate”.

 

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