La qualificazione di un lavoro in termini di “somma urgenza” non attiene all’oggetto dello stesso ma qualificata dalla norma (art. 191, comma 3, del TUEL – Decreto Legislativo n. 267/2000) in termini di circostanza eccezionale ed imprevedibile, con ciò intendendosi tutte quelle situazioni che fuoriescono dalle ordinarie necessità dell’Ente così come storicamente rilevate nell’ordinaria gestione amministrativa e che, pertanto, non ne hanno consentito la previsione nell’ambito degli strumenti di programmazione: è quanto ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Regione Siciliana, nella delib. n. 52/2022/PAR, depositata lo scorso 28 marzo.
I giudici hanno ricordato che l’entità dei lavori da eseguire, ai fini della relativa copertura, non deve eccedere i “limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”: tale previsione è finalizzata ad evitare che i procedimenti di affidamento dei lavori pubblici vengano sottratti alle ordinarie regole contrattuali e di programmazione.