Unione di Comuni e nomina del revisore: le indicazioni del Ministero dell’Interno

È facoltà dell’Unione di Comuni avvalersi di un solo organo di revisione anche per gli enti locali membri e, in tal caso, il compenso è unico e omnicomprensivo: è quanto affermato dal Ministero dell’Interno in un parere pubblicato lo scorso 20 aprile (https://dait.interno.gov.it/pareri/99487).

Come è noto, l’art. 1, comma 110, lettera c), della Legge n. 56/2014 ha previsto che la funzione dell’organo di revisione possa essere svolta dalle Unioni di Comuni in forma associata anche per i Comuni che le costituiscono, stabilendo che, in tal caso, per le Unioni formate da enti locali che complessivamente non superano i 10.000 abitanti, sia nominato un revisore unico e, per le Unioni che superano tale limite, un collegio di revisori.

Resta fermo il disposto di cui all’art. 3, comma 4-bis, del DL n. 174/2012, il quale prevede che all’atto della costituzione del collegio o del revisore unico delle predette Unioni decadono i revisori in carica nei Comuni che fanno parte dell’Unione.

Per quanto riguarda il compenso occorre, invece, fare riferimento all’art. 241, comma 5, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) e al disposto del decreto interministeriale del 21 dicembre 2018: di conseguenza, è onere dell’Unione individuare la somma del compenso unico ed omnicomprensivo, nei limiti normativi prima richiamati, ed è nella libertà del soggetto accettare o meno quanto proposto.

 

 

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