Come è noto, in materia di partecipazioni degli enti locali, l’art. 4, comma 7, del TUSP (Decreto Legislativo n. 175/2016), ammette, tra le ipotesi previste, “le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici”.
La recente sent. 15 aprile 2022, n. 105, del TAR Lombardia, Brescia, sez. I, ha ribadito, come peraltro evincibile dal dato letterale della norma citata, la necessità che sia dimostrata la prevalenza di detta tipologia di gestione nell’oggetto sociale della partecipata, con la conseguenza che non può applicarsi la disposizione nel caso di una società immobiliare che “ha come oggetto principale e pressoché esclusivo l’acquisizione e la commercializzazione a vario titolo di beni immobili, laddove invece l’organizzazione e la gestione di manifestazioni fieristiche è indicata quale attività meramente collaterale e marginale rispetto all’attività immobiliare propriamente detta”; peraltro, nel caso specifico, era incontestato che la società in questione non esercitava, né ha mai esercitato in passato, in concreto attività di organizzazione e gestione di eventi fieristici.
Conseguentemente, i giudici hanno ritenuto legittima la scelta dell’ente locale (nel caso specifico, una Provincia) di dismettere la quota di partecipazione della società in discorso, considerato che la medesima “non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4” del TUSP.