Nei giorni scorsi ARCONET ha provveduto ad aggiornare l’elenco delle FAQ riguardanti la certificazione Covid-19. In questa occasione ci occuperemo della FAQ n. 46.
La domanda posta è stata la seguente: “Nel decreto n. 273932 del 28 ottobre 2021 è scritto che le agevolazioni Tari adottate a valere sul fondo di cui all’art. 6 del decreto-legge n. 73 del 2021 (agevolazioni Tari in favore di utenze non domestiche) devono essere rappresentate, nel Modello COVID-19/2021, come maggiore spesa per trasferimenti correnti a Imprese. Nel mio comune, però, contabilmente abbiamo ridotto l’entrata Tari e non effettuato una maggiore spesa per trasferimenti. Come dobbiamo comportarci?”
Gli esperti di ARCONET hanno risposto quanto segue: “Preliminarmente, si fa presente che l’ente avrebbe dovuto contabilizzare l’entrata Tari al lordo della riduzione derivante dalle agevolazioni concesse ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 73 del 2021, e, poi, con un giro contabile, neutralizzare l’entrata registrata al lordo di tali agevolazioni rilevando una spesa di importo corrispondente alle agevolazioni stesse. In sede di compilazione del Modello COVID-19/2021, come meglio precisato al paragrafo B.2 dell’Allegato 1 al DM n. 273932 del 28 ottobre 2021, l’ente avrebbe poi inserito tale maggiore spesa nella colonna (e) della Sezione 2 del Modello in corrispondenza del codice U.1.04.03.00.000 “Trasferimenti correnti a Imprese”. Si ricorda, infatti, che ai fini della certificazione COVID-19 relativa all’esercizio 2021, le risorse di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 73/2021 sono considerate risorse assegnate come ristori specifici di spesa e l’utilizzo dei ristori specifici di spesa trova evidenza nel Modello esclusivamente mediante l’inserimento di maggiori spese.
Tutto ciò premesso – dal momento che il Modello COVID-19/2021 non include nella Sezione 1-Entrate le voci relative alla Tari e che, dunque, non è possibile rilevare la minore entrata Tari 2021 che l’ente ha registrato nel proprio bilancio per effetto della contabilizzazione dell’entrata al netto delle agevolazioni – si ritiene che l’ente debba ugualmente certificare l’utilizzo del ristoro di spesa in parola valorizzando di pari importo, come indicato nel richiamato Decreto n. 273932, la colonna “ Maggiori spese 2021 “COVID-19” (e)” in corrispondenza della voce “ Trasferimenti correnti a Imprese”, pur non avendo effettuato le registrazioni contabili sopra richiamate (entrata al lordo e spesa di importo corrispondente alle agevolazioni attuate).
Qualora, invece, l’ente abbia registrato l’entrata al lordo delle agevolazioni Tari adottate ma abbia contabilizzato nel proprio bilancio le relative maggiori spese ad un codice diverso da quello indicato nel richiamato Decreto, occorre distinguere due circostanze:
- se il codice utilizzato in bilancio non è incluso tra le voci di spesa di cui alla Sezione 2 del Modello COVID-19/2021, l’ente deve esclusivamente valorizzare la colonna (e) della Sezione 2 del Modello COVID-19/2021 inserendo gli impegni di spesa assunti a valere sul ristoro di spesa in parola in corrispondenza della riga “U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese”;
- se, invece, il codice di spesa utilizzato in bilancio è incluso tra le voci di cui alla Sezione 2 del Modello COVID-19/2021, l’importo degli impegni di spesa assunti a valere sul ristoro di spesa in parola deve essere detratto dal valore che è presente nella colonna (a) della Sezione 2 del Modello in corrispondenza del codice utilizzato in bilancio ed aggiunto al valore presente nella stessa colonna in corrispondenza della riga “U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese”. L’ente deve comunque valorizzare la colonna (e) inserendo gli impegni di spesa assunti a valere sul ristoro di spesa in parola in corrispondenza della medesima riga “U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese”.
Da ultimo, si ricorda che nel caso in cui gli enti avessero incrementato, ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 73/2021, le agevolazioni alle utenze non domestiche con risorse proprie e/o risorse residue di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del 1 aprile 2021 relativo alla certificazione 2020, le agevolazioni incrementative non devono essere dichiate come maggiori spese COVID-19 nella certificazione 2021.
Si precisa, inoltre, che nel caso di agevolazioni Tari a favore delle utenze domestiche coperte dalle risorse di cui all’articolo 53 del decreto-legge n. 73/2021, l’ente è tenuto a dichiarare le agevolazioni (maggiori spese) in corrispondenza della riga “U.1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie”. Nel caso di contabilizzazioni al netto e/o errate codifiche valgono le indicazioni sopra fornite.