L’attività di parificazione, ricadendo in capo ad un soggetto diverso dall’agente contabile, ha natura intrinseca di atto di controllo interno: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella sent. n. 97/2022, depositata lo scorso 6 aprile.
I giudici hanno ricordato che negli enti locali, di regola, al soggetto che riveste la qualità di Responsabile del Servizio Finanziario compete detta funzione di parificazione, che è estranea alla gestione dell’agente e finalizzata alla verifica della concordanza dei conti con le scritture dell’ente e/o al rilievo di anomalie o circostanze che precludano la chiusura contabile dei rapporti di debito/credito tra l’amministrazione ed il suo agente; da ciò deriva l’irrilevanza del mutamento della titolarità, nel corso dell’esercizio, della qualifica di Responsabile del Servizio Finanziario, poiché l’attività di parificazione del conto è svolta al momento della sua presentazione al termine dell’esercizio o della gestione, se di durata inferiore.