Accantonamento fondo contenzioso nel bilancio di previsione: il warning della Corte dei conti

Gli accantonamenti relativi al fondo contenzioso vanno contabilizzati nel rendiconto della gestione e non nel bilancio di previsione: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Sicilia, nella delib. n.48/2022/PRSP, depositata lo scorso 22 marzo.

I giudici contabili hanno anche invitato gli organi comunali a monitorare la situazione dei giudizi pendenti attraverso l’istituzione del “registro del contenzioso”, nell’ambito del quale deve essere quantificato il rischio di soccombenza in percentuale (25%, 50%, 75%, 100%), previo coinvolgimento dei responsabili dei Servizi competenti e dei legali che curano il patrocinio per conto dell’ente e ad accantonare nel medesimo fondo rischi la somma corrispondente all’importo complessivo del rischio di soccombenza che emergerà dalla predetta analitica ricognizione.

La Corte ha anche ricordato che gli accantonamenti necessari non possono essere individuati sulla base del mero contenzioso “presunto” ed invitato l’organo di revisione a controllare gli aspetti relativi al contenzioso in occasione del prossimo rendiconto.

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