Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. giurisd. reg. per il Veneto, nella sent./ord. n. 81/2022, depositata lo scorso 28 marzo, ai fini della trasmissione ai giudici contabili per il relativo controllo, il conto dell’economo deve:
- essere compilato su modello conforme al mod. 21 del D.P.R. 194/1996;
- essere sottoscritto dall’agente contabile;
- riportare il visto di regolarità/conformità alle scritture contabili del Responsabile del Servizio Economico Finanziario dell’Ente pro tempore all’atto della redazione del conto.
Nel conto dovranno, inoltre, essere:
- riportati i dati della riscossione separatamente per tipologia di entrata su base mensile;
- riportati i riferimenti delle quietanze di riscossione e di versamento in Tesoreria;
- evidenziate eventuali scritture di quadratura.
Ai fini dell’esame del conto, allo stesso dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- provvedimento di nomina dell’agente;
- regolamento di contabilità;
- giornale di cassa;
- verbali delle verifiche periodiche di cassa;
- quietanze di riscossione;
- ricevute di versamento in Tesoreria e reversali di incasso;
- provvedimento di parificazione del conto.