Canone unico patrimoniale dovuto anche per attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità

Fra le attività strumentali disciplinate dal comma 831 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 e che beneficiano del pagamento del canone patrimoniale nella misura minima di 800 euro deve essere ricompresa anche l’attività di produzione di energia elettrica, sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della stessa nell’ambito della filiera del sistema elettrico nazionale: è quanto affermato dal MEF con la risoluzione n. 3/DF dello scorso 22 marzo.

Come è noto, l’art. 1, commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019, ha introdotto, in sostituzione di alcune entrate degli enti locali, e in particolare la TOSAP e il COSAP, il canone unico patrimoniale (CUP), il quale al comma 831 prevede una particolare disciplina relativa alle occupazioni effettuate per l’erogazione di pubblici servizi a rete: più nello specifico, secondo detta disposizione, per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, i servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa indicata nello stesso comma. In ogni caso, l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800.

La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b) del DL n. 146/2021 ha previsto che il citato comma 831 si interpreta nel senso che per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale; per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

Peraltro, nessun dubbio che l’attività d’impresa svolta dalle società di produzione d’energia costituisca una fase immediatamente antecedente e necessaria rispetto alle altre citate fasi della filiera del mercato elettrico (trasmissione, dispacciamento e distribuzione), fasi connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui:

  • in assenza dell’una non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà);
  • tutte le menzionate attività sono poste in essere esclusivamente nell’interesse delle altre (c.d. vincolo di esclusività).

L’attività svolta dalle aziende di produzione, quindi, deve essere riconosciuta quale attività strumentale alla fornitura di servizi di pubblica utilità, come la distribuzione dell’energia elettrica.

 

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