Calo di fatturato causa COVID-19: dovuta l’attivazione della procedura di revisione del PEF

È illegittimo il comportamento della P.A. (nel caso specifico, un’azienda ospedaliera) che, nonostante la richiesta del concessionario dei distributori automatici di snack e bevande che ha avuto un notevole calo del fatturato a causa del COVID-19, non attiva la procedura di revisione del piano economico-finanziario, finalizzata alla riduzione del canone previsto.

Ed infatti, l’art. 28-bis del D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020, stabilisce che “in caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell’appaltante o del concedente e che hanno come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubblici, qualora i relativi dati trasmessi all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dei relativi decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un calo del fatturato conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33 per cento, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall’articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni”.

Secondo i giudici, al verificarsi dell’evento previsto dalla norma, ossia un calo del fatturato registrato dal concessionario per i singoli mesi interessati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 superiore al 33%, le amministrazioni concedenti sono chiamate ad attivare la procedura di revisione del piano economico finanziario in relazione al solo periodo interessato dalla citata emergenza.

Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto attivabile la procedura in discorso a prescindere dal fatto che il concessionario non avesse ancora effettuato il primo versamento semestrale che, secondo quanto previsto dal contratto, era da effettuarsi prima dell’inizio del contratto.

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