Debiti fuori bilancio: sempre necessario il riconoscimento in Consiglio prima del pagamento

Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve essere sempre preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento: è il principio di diritto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, nella delib. n. 40/2022/PAR, depositata lo scorso 10 marzo.

Secondo i giudici lombardi, l’iter procedimentale previsto dall’art. 194 del TUEL per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio costituisce principio generale con valore di limite inderogabile rispetto alla potestà regolamentare dell’ente locale; l’anzidetta disposizione non introduce alcun distinguo per la regolazione contabile di ciascuna delle eterogenee fattispecie disciplinate ma prevede, anzi, un regime indifferenziato, disponendo, infatti, per tutte una uniforme procedura di riconoscimento di competenza consiliare.

Il parere in discorso conferma quanto già affermato in passato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG, circa la possibilità, in caso di riconoscimento del debito derivante da sentenze esecutive, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a), del TUEL, di effettuare il pagamento prima della prevista deliberazione di Consiglio comunale; detta Sezione, dopo
aver preso in considerazione sia gli orientamenti favorevoli al pagamento anticipato (sez. reg. di controllo per la Campania, delib. n. 2/2018/PAR; sez. reg. di controllo per la Liguria, delb. n. 73/2018/PAR), sia quelli sfavorevoli (sez. reg. di controllo per la Puglia, delib. n. 29/2018/PAR; sez. reg. di controllo per la Campania, delib. n. 66/2018/PAR e delib. n. 22/2009; sez. reg. di controllo per la Sicilia n. 78/2014/PAR e delib. n. 18/2016/PAR), aveva statuito il seguente principio di diritto: “Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa deliberazione di
riconoscimento
”.

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