Non è corretto quantificare l’accantonamento relativo al fondo contenzioso basandosi su parametri puramente statistico-probabilistici formulati a livello “aggregato”, ancorati cioè al tasso di soccombenza che, per le stesse o analoghe fattispecie, è stato storicamente registrato nel corso degli esercizi precedenti: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per le Marche, nella delib. n. 24/2022/PRSP depositata lo scorso 14 marzo.
Secondo i giudici, al contrario, il criterio di commisurazione dell’accantonamento deve basarsi sulla specifica stima di valutazione del rischio di soccombenza di ciascuna delle singole controversie (come richiesto dal principio contabile applicato); utilizzare parametri puramente statistico-probabilistici formulati a livello “aggregato” rischia di vanificare le finalità prudenziali del fondo in discorso, che sono quelle di approntare la necessaria copertura finanziaria delle passività latenti, in vista della loro possibile o probabile futura emersione e di scongiurare così l’insorgere di eventuali squilibri di bilancio negli esercizi futuri (Corte conti, sez. contr. Marche, del. n. 132/2019/PRSP).