Come previsto dall’All. 4/2 (Principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria) al Decreto Legislativo n. 118/2011, par. 3.7.5., gli enti locali possono accertare l’addizionale comunale IRPEF per un importo pari a quello accertato nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e, comunque, non superiore alla somma degli incassi dell’anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in conto competenza, riferiti all’anno di imposta (ad esempio, nell’anno X le entrate per l’addizionale comunale IRPEF sono accertate per un importo pari agli accertamenti dell’anno X – 2 per addizionale IRPEF, incassati in conto competenza nell’anno X – 2 e in conto residui nell’anno X – 1).
In caso di modifica delle aliquote, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate.
In caso di modifica della fascia di esenzione, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento e in quello successivo è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.
In caso di istituzione del tributo, per il primo anno l’accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall’ente mediante l’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.
In ogni caso, l’importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all’istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.
La componente dell’avanzo costituita da residui attivi accertati sulla base di stime è evidenziata nella rappresentazione dell’avanzo di amministrazione. Periodicamente l’ente verifica il grado di realizzazione di tali residui attivi e provvede all’eventuale riaccertamento dandone conto nella relazione al rendiconto.