Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per le Marche, nella delib. n. 24/2022/PRSP, depositata lo scorso 14 marzo, il § 3.11 dell’All. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 stabilisce che l’obbligazione per i permessi di costruire è “articolata in due quote”:
- la prima (“oneri di urbanizzazione”) è “immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente, salva la possibilità di rateizzazione (eventualmente garantita da fideiussione)”;
- la seconda (“costo di costruzione”) è “esigibile nel corso dell’opera ed, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell’opera”.
Pertanto, “la prima quota è accertata e imputata nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso”, mentre “la seconda è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all’esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall’ente, viene a scadenza la relativa quota” (§ 3.11 cit.). Ciò sta a significare che anche i crediti derivanti dal rilascio dei permessi di costruire possono dar luogo ad entrate di dubbia e difficile esigibilità e, pertanto, richiedere la loro svalutazione mediante congruo accantonamento a FCDE, salvo che non si tratti di “crediti assistiti da fideiussione” (§ 3.3 dell’All. 4/2 cit.).