Come è noto, l’art. 169, comma 3 bis, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prevede che il piano della performance (di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) sia unificato organicamente nel PEG.
Intervenendo sul tale aspetto, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella delib. n. 35/2022/PRSE, depositata lo scorso 11 marzo, ha ricordato che il PEG deve essere approvato entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, con la conseguenza che l’approvazione del piano delle perfomance avvenuta a distanza di molti mesi deve considerarsi tardiva, “sia che si voglia considerarla organica al PEG, sia ove risulti effettuata con specifico atto, in forza delle disposizioni di cui all’art. 10 del D.lgs. 150/2009”.
Detto ritardo, secondo la Corte, “svilisce la natura programmatica del documento, esprimendo un mero adempimento formale, peraltro assunto tardivamente rispetto ai termini di legge e temporalmente inidoneo alla propria funzione, in quanto adottato quando l’esercizio di riferimento è già trascorso per una parte consistente”.