Al candidato alle elezioni regionali tenutesi negli ultimi cinque anni non può conferirsi l’incarico di direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale regionale: è quanto affermato dall’ANAC con la delibera n. 73/2022 dello scorso 8 febbraio.
Secondo l’Autorità, nel caso specifico, trova applicazione l’art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo n. 39/2013, secondo cui “Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL”.
Dirimente è la natura giuridica dell’ente in destinazione, ossia dell’Istituto zooprofilattico
sperimentale regionale: sul punto l’ANAC, nel PNA 2015 (sezione dedicata alla “Sanità”), aveva già avuto modo di chiarire che gli istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) sono soggetti che devono essere ricompresi nelle “aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale” (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001).