Assunzioni ex art. 90 TUEL negli enti in riequilibrio: le indicazioni della Corte dei conti

L’art. 90, comma 1, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), nella parte in cui vieta agli enti dissestati e strutturalmente deficitari di assumere collaboratori con contratto a tempo determinato per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo a supporto degli organi politici, non può essere esteso anche agli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del TUEL, salvo i casi in cui questi ultimi si trovino in condizioni di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 242 del TUEL: è il principio di diritto espresso dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nella recente delib. n. 4/SEZAUT/2022/QMIG, depositata lo scorso 7 marzo.

Secondo i giudici, sia l’art. 242 sia l’art. 243-bis si riferiscono a condizioni di squilibrio: gravi ed incontrovertibili per gli enti strutturalmente deficitari, in grado di provocare il dissesto finanziario per gli enti che possono ricorrere al piano di riequilibrio. Assai problematico, pertanto, risulta il poter esprimere un giudizio di valore, in termini di maggiore o minore gravità, dalla lettura delle norme.

La differenza sostanziale tra le due disposizioni si evidenzia nel modo in cui viene accertato lo squilibrio:

  • nel caso degli enti strutturalmente deficitari lo stesso deriva da una “statica” verifica di alcuni parametri obiettivi che presentano, per almeno la metà di essi, valori deficitari,
  • per gli enti che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio lo squilibrio può rivelarsi nei medesimi termini di cui all’art. 242 del TUEL, ma anche mediante una differente analisi, dinamica, della situazione finanziaria, favorita dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo.

Tra le due fattispecie non vi è, quindi, incomunicabilità, ma un normale rapporto di interferenza. In altre parole, tutti gli enti strutturalmente deficitari possono sicuramente ricorrere al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ma gli enti che ricorrono al PRFP non necessariamente devono essere strutturalmente deficitari nei termini indicati dall’art. 242 del TUEL. Difatti, il ricorso al PRFP solitamente deriva dalla necessità di ripianare un disavanzo d’amministrazione che può manifestarsi a causa di passività che non si sono ancora tradotte in debiti (cancellazione di residui attivi inesigibili, costituzione di un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonamento di congrue risorse a fondo rischi o agli altri fondi prescritti dalla legge, etc.) e, pertanto, non necessariamente in presenza di passività liquide ed esigibili a cui l’ente non riesce a far fronte (tipica condizione che produce il dissesto finanziario di cui all’art. 244 del TUEL), o dei parametri di cui all’art. 242 del TUEL.

Allo stesso tempo, la situazione di deficitarietà strutturale non deriva, necessariamente, da uno stato di incapacità finanziaria o dalla presenza di un disavanzo d’amministrazione (come accade, invece, per il dissesto e la procedura di riequilibrio pluriennale), ma anche da una mera eccessiva rigidità del bilancio (cfr. parametri P1, P4 e P5), dalla difficoltà di riscossione delle entrate proprie (parametri P2, P3 e P8) o, ancora, dalla rilevante presenza di debiti fuori bilancio.

È evidente, pertanto, come le fattispecie in esame non siano tra loro rigidamente distinte ma possono tra loro interferire, come accade soprattutto tra gli enti strutturalmente deficitari e gli enti che ricorrono al PRFP. Quindi, se la situazione di deficitarietà strutturale non evolve necessariamente nella procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quest’ultima, in base al dato normativo, non è incompatibile con la prima. L’approvazione di un piano di riequilibrio finanziario ex art. 243-bis TUEL, infatti, impegna l’ente ad un precorso di risanamento che si dispiega nel corso di un ampio arco temporale, all’interno del quale, in uno o più esercizi, potrebbe manifestarsi la ricorrenza della violazione della maggioranza dei parametri indicati dall’art. 242 TUEL.

Il manifestarsi nel corso della procedura di riequilibrio pluriennale delle condizioni di cui all’art. 242 TUEL qualifica gli enti che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio pluriennale quali enti strutturalmente deficitari, che hanno scelto di ripristinare gli equilibri utilizzando i tempi e le facoltà più ampie offerte dagli artt. 243-bis e seguenti e, pertanto, agli stessi si applica, in detta ricorrenza, il divieto di costituire uffici di staff con personale esterno. Ma solo, è bene ribadire, per gli esercizi in cui i parametri di cui all’art. 242 risultino violati per oltre la metà.

D’altronde, nessuna norma esonera gli enti che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale dal presentare l’allegato di cui all’art. 242 del TUEL; conseguentemente, un ente in PRFP può essere allo stesso tempo un ente strutturalmente deficitario senza che da ciò derivino incongruenze o particolari effetti se non l’applicazione del divieto disposto dall’art. 90, comma 1 cit.

La detta conclusione è in linea con la vigente normativa: difatti, tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 242 del TUEL sono estesi agli enti in PRFP dall’art. 243-bis.

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