Non sussiste violazione del principio di rotazione degli inviti (e degli affidamenti) enunciato dall’art. 36 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) se la Stazione Appaltante motiva specificamente e adeguatamente circa l’invito all’affidatario uscente in ragione del livello di soddisfazione e della corretta esecuzione dell’incarico precedente: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. IV, nella sent. 14 febbraio 2022, n. 978, in linea con quanto previsto dalle Linee guida n. 4 dell’ANAC e dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 31 marzo 2020, n. 2182; TAR Liguria, sez. II, sent. 17 luglio 2020, n. 505; TAR Sardegna, sez. II, sent. 15 febbraio 2021, n. 94).
Nel caso specifico, i giudici hanno valutato favorevolmente il contenuto della determina a contrarre, nella quale si riportava che “l’operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell’utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando alla lettera il capitolato speciale d’appalto, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; ciò è attestato inoltre dal curriculum dell’operatore in merito alle attività svolte di tipologia similare e dall’attestato di regolare esecuzione rilasciato da questo Istituto per i servizi svolti”.