Appalti: il motivato invito all’affidatario uscente non viola il principio di rotazione

Non sussiste violazione del principio di rotazione degli inviti (e degli affidamenti) enunciato dall’art. 36 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) se la Stazione Appaltante motiva specificamente e adeguatamente circa l’invito all’affidatario uscente in ragione del livello di soddisfazione e della corretta esecuzione dell’incarico precedente: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. IV, nella sent. 14 febbraio 2022, n. 978, in linea con quanto previsto dalle Linee guida n. 4 dell’ANAC e dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 31 marzo 2020, n. 2182; TAR Liguria, sez. II, sent. 17 luglio 2020, n. 505; TAR Sardegna, sez. II, sent. 15 febbraio 2021, n. 94).

Nel caso specifico, i giudici hanno valutato favorevolmente il contenuto della determina a contrarre, nella quale si riportava che “l’operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell’utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando alla lettera il capitolato speciale d’appalto, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; ciò è attestato inoltre dal curriculum dell’operatore in merito alle attività svolte di tipologia similare e dall’attestato di regolare esecuzione rilasciato da questo Istituto per i servizi svolti”.

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