Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è alternativo e preferibile al dissesto

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è un procedimento diretto ad assicurare la stabilità finanziaria dell’ente e, in definitiva, la capacità dello stesso di svolgere funzioni istituzionali a tutela di interessi primari della collettività garantiti dalla Costituzione.

Come evidenziato dalla Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, nella sent. n. 1/20022/EL depositata lo scorso 24 febbraio, si tratta di un procedimento alternativo e, per quanto possibile, preferibile al procedimento di dissesto che rimane comunque, allo stato attuale della normativa, lo strumento previsto in via ordinaria e definitiva per assicurare il riequilibrio del bilancio e la continuità funzionale degli enti locali.

Da ciò consegue che il giudizio delle sezioni regionali della Corte dei conti chiamate a valutare la congruenza del Piano non può prescindere dalla considerazione di circostanze sopravvenute (quali, ad esempio, le ripercussioni negative dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ancora in atto) che, quantunque non riferibili direttamente ad atti gestionali o organizzativi imputabili all’ente, compromettano oggettivamente la sostenibilità del Piano stesso, rendendo così inevitabile l’avvio del dissesto per scongiurare un ulteriore aggravamento della già precaria situazione finanziaria dell’ente e consentire allo stesso l’esercizio delle funzioni istituzionali: in applicazione di tale principio, i giudici hanno ritenuto irrilevante il blocco delle riscossioni coattive disposto per un lungo periodo di tempo dalla legislazione emergenziale, visto che i Comuni hanno comunque ottenuto una serie di ristori per attenuare le mancate entrate.

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