Il ruolo fondamentale rivestito dal regolamento per le spese di rappresentanza

Con la delib. n. 37/2022/PRSE, depositata in segreteria lo scorso 15 febbraio, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Abruzzo, ha posto l’accento sull’importanza che riveste per i Comuni l’adozione di un regolamento interno per le spese di rappresentanza, ai sensi dell’art. 7 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000).

A tal proposito, la Corte ritiene opportuno che ogni ente adotti uno specifico regolamento, in quanto, in coerenza con i principi generali di coordinamento della finanza pubblica, le limitazioni imposte dall’art. 6, comma 8, del DL n. 78/2010, hanno come obiettivo il contenimento delle spese di rappresentanza. Tali spese, infatti, non essendo direttamente collegate all’ordinaria attività gestionale dell’ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino. L’adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre all’osservanza dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa – contabile in linea con le norme adottate in precedenza, inserite nella più ampia programmazione dell’ente, garantendo, l’efficacia dell’attività ordinaria e un costante monitoraggio del contenimento della spesa, così come imposto dalla vigente normativa.

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