Partecipate: accantonamento necessario anche per perdite modeste e quote di minima entità

La presenza di una perdita modesta della partecipata e la ridotta entità della quota di partecipazione non costituiscono elementi tali da esimere l’ente locale dalla costituzione del fondo perdite società partecipate: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Basilicata, nella delib. n. 5/2022/PRSP, depositata lo scorso 15 febbraio.

Nel caso specifico, per giustificare l’assenza del fondo in discorso, il Comune aveva evidenziato che, nel caso di una prima partecipata, la perdita di esercizio era stata di 21.460 euro, per la quale si sarebbe dovuto creare un fondo pari ad euro 214,60, proporzionato alla partecipazione del 1%; similmente, nel caso di una seconda partecipata, la perdita era stata di 3.964 euro, per la quale il Comune avrebbe dovuto creare un fondo pari ad euro 63,42, proporzionato alla partecipazione del 1,6%.

I giudici, nello stigmatizzare il comportamento dell’ente, hanno evidenziato che l’art. 21 del TUSP (Testo unico società a partecipazione pubblica – Decreto Legislativo n. 175/2016) prevede l’obbligo di costituzione di uno specifico fondo qualora la società in cui l’ente locale detiene quote partecipative presenti un risultato di esercizio negativo. Tale obbligo consiste nell’accantonamento, nell’anno successivo rispetto al periodo di esercizio in perdita, di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato e in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Gli importi accantonati sono resi disponibili solo qualora l’ente partecipante ripiani in tutto o in parte le perdite di esercizio oppure dismetta la partecipazione ovvero il soggetto partecipato risulti in fase di liquidazione.

La tassatività delle prescrizioni del TUSP ha una funzione di salvaguardia degli equilibri di bilancio e non consente scelte metodologiche differenti, in considerazione del fatto che il fondo è garanzia di contenimento dei rischi connessi ad avvenimenti pregiudizievoli afferenti alla gestione del soggetto partecipato e che inevitabilmente possono incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell’ente partecipante.

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