Il dipendente pubblico ha diritto di accesso alle schede degli obiettivi annuali e dei relativi risultati

Il dipendente pubblico ha diritto di accesso alle schede degli obiettivi annuali e dei relativi risultati: è quanto ribadito dal TRGA di Trento, nella sent. 1° febbraio 2022, n. 17, affermando l’illegittimità del diniego opposto dal Comune alla richiesta avanzata dall’interessato.

Come è noto, il diritto dei dipendenti pubblici all’accesso ai documenti amministrativi riguardanti il proprio rapporto di lavoro al fine di poter tutelare i propri interessi giuridici non è mai stato messo in discussione dalla giurisprudenza (cfr., ad esempio, TAR Basilicata, sent. 7 gennaio 2019, n. 21; TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 4 giugno 2014, n. 3049).

Secondo i giudici, schede degli obiettivi annuali e risultati relativi sono, pacificamente, atti che l’ente di appartenenza avrebbe dovuto consegnare all’interessato e che, per parte sua, quest’ultimo avrebbe dovuto già a suo tempo esigere, per cui la loro conoscenza va considerata scontata e in re ipsa e, conseguentemente, anche la loro accessibilità.

Quanto precede a tacere dei consolidati principi in materia di accesso in generale, secondo i quali “il diritto di accesso riveste […] valenza autonoma, non essendo stato configurato dall’ordinamento con carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante, costituendo tale diritto un principio generale dell’ordinamento giuridico, ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità dell’esercizio della funzione pubblica da parte dell’interessato, e basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi, dovendo conseguentemente il collegamento tra l’interesse giuridicamente rilevante dell’istante e la documentazione oggetto di richiesta di accesso, di cui all’art. 22 comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990, essere inteso in senso ampio, ed essere genericamente mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante dello stesso” (TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent. 9 febbraio 2021, n. 225). Invero, “la regola generale è quella dell’accesso agli atti, principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza (art. 22, comma 2, L. n. 241 del 90; cfr., art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33 del 2013), afferente a livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione” (TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 3 dicembre 2021, n. 7767).

 

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