Le modalità delle verifiche del revisore sui conti giudiziali degli agenti contabili del Comune

Il comma 2 dell’art. 139 del Codice di giustizia contabile esige, oltre alla previa parificazione del conto dell’agente contabile, anche il deposito, unitamente al medesimo, della relazione degli organi di controllo interno, adempimento che negli enti locali compete all’organo di revisione.

A differenza della previa parificazione attestata dal Responsabile del servizio finanziario, che assolve essenzialmente la funzione di accertare la concordanza dei conti con le evidenze delle scritture dell’amministrazione, la verifica rimessa dalla legge al revisore sui conti giudiziali degli agenti contabili si riconnette alla regolarità sostanziale della gestione del contabile, al fine di rilevarne eventuali incongruenze ed anomalie, anche sulla scorta degli esiti delle verifiche di cassa e degli altri controlli a lui medesimo intestati dagli artt. 223 e 239 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000): è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Marche, nella sent. n. 15/2022, depositata lo scorso 8 febbraio.

Non appare superfluo rammentare, al riguardo, che incombe sul revisore uno specifico obbligo di immediata denuncia alla Procura regionale contabile dei danni erariali riscontrati (art. 239, comma 1, lettera e) del TUEL); del resto, l’omessa o tardiva denuncia del danno da parte del revisore, ove dolosa o gravemente colposa, esporrebbe quest’ultimo a personale responsabilità, per il concorso nel danno  causato dall’agente contabile o, a diverso titolo, ove alla sua inerzia consegua la prescrizione della pretesa erariale (art. 1, comma 3, Legge n. 20/1994).

Secondo i giudici contabili, la verifica affidata al revisore si palesa in termini di assoluto rilievo; ad essa il revisore deve attendere con la cura e la consapevolezza richiesta dalla natura del suo incarico, in modo effettivo e sostanziale e non meramente formale: in altri termini, il ruolo del revisore non può limitarsi alla mera presa d’atto dell’avvenuta presentazione dei conti giudiziali da parte degli agenti contabili interessati e del relativo deposito.

Dalla richiamata disposizione del 2° comma dell’art. 139 del Codice di giustizia contabile, è dato desumere, inoltre, che gli esiti del controllo in discorso, come quelli del distinto procedimento di parificazione, devono essere rassegnati in modo puntuale (conto per conto) in apposite relazioni da depositare in uno a ciascun conto di giudiziale di riferimento, indipendentemente da richieste istruttorie e/o sollecitazioni in tal senso del giudice contabile. Nel caso di deposito di più conti giudiziali potrebbe, peraltro, ammettersi, a corredo degli stessi, anche una relazione unitaria del revisore, purchè, in essa, costui, analiticamente e partitamente, riferisca in merito a ognuno dei conti.

Unitamente all’attestazione della previa parifica del conto giudiziale e alla relativa approvazione da parte dell’organo competente, la relazione del revisore integra, dunque, la documentazione minima che, a corredo del conto stesso, il responsabile del procedimento individuato dall’amministrazione è tenuto a depositare presso la segreteria della sezione della Corte dei conti.

 

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