La mancata pubblicazione sul sito istituzionale del comune e l’omessa trasmissione alla sezione regionale della Corte dei conti delle spese di rappresentanza impediscono ai giudici contabili di effettuare la verifica su tale voce di spesa, invitando eventualmente l’ente comunale a porre in essere misure correttive, ove necessario: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, nella delib. n. 20/2022/VSG, depositata lo scorso 4 febbraio, confermando un orientamento già espresso in precedenza (cfr., ad esempio, delib. n. 45/2017/VSG della medesima sezione) e ribadendo che entrambi gli adempimenti (pubblicazione e trasmissione) sono obbligatori per l’ente locale.
Ricordiamo che l’art. 16, comma 26, del DL n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011, prescrive che “le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000” e che tale prospetto deve essere “trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti” e “pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale”.
Il D.M. 23 gennaio 2012, in attuazione dell’ultimo periodo del comma 16 sopra citato, ha adottato lo schema tipo del prospetto nel quale elencare le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali. Ai sensi del citato decreto ministeriale, il prospetto, compilato a cura del segretario dell’ente e del responsabile dei servizi finanziari e sottoscritto dai predetti soggetti oltre che dall’organo di revisione economico finanziario (art. 3), elenca le spese di rappresentanza sostenute in ciascun esercizio finanziario, per essere allegato al rendiconto della gestione di cui all’art. 227 del TUEL e trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro dieci giorni dall’approvazione dell’anzidetto rendiconto; entro lo stesso termine, l’elenco è pubblicato nel sito internet dell’ente locale (art. 2).