In una gara di appalto finalizzata all’affidamento del servizio di refezione scolastica, deve ritenersi correttamente composto il seggio di gara composto dal segretario comunale già componente di precedenti commissioni di gara proprio in relazione allo specifico servizio di refezione per le scuole, da una funzionaria comunale responsabile dell’area amministrativa, cui afferisce il settore scolastico in tutte le sue articolazioni, ivi compreso l’ambito della ristorazione scolastica e del servizio mensa (e già presidente in una procedura di gara per l’affidamento del servizio di cui si discute) ed una funzionaria in ambito amministrativo-contabile presso amministrazioni comunali, acquisendo esperienza nel settore degli appalti pubblici, anche come presidente di commissioni di gara: è quanto affermato dal TAR Piemonte, sez. II, nella sent. 24 gennaio 2022, n. 55.
Ed infatti, in ordine all’interpretazione dell’art. 77, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), secondo cui la commissione giudicatrice è “composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”, la giurisprudenza è costante nel ritenere che “la legittima composizione della commissione presuppone solo la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto; dall’altro il requisito enunciato deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, considerando anche, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’amministrazione sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali i criteri valutativi siano destinati ad incidere. Non è in proposito necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 7 gennaio 2020, n. 83).
Pertanto, il requisito delle competenze nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto – che i componenti della commissione di gara debbono possedere – va interpretato nel senso che la competenza e l’esperienza richieste ai commissari devono essere riferite ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto del contratto (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 8 aprile 2021, n. 2822; conformi Consiglio di Stato, sez. V, sent. 11 settembre 2019, n. 6135; sez. IV, sent. 20 aprile 2016, n. 1556).