Irregolarità contributiva certificata dall’Agenzia delle Entrate: l’esclusione dalla gara è dovuta

Dinanzi a una certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesti l’irregolarità contributiva del concorrente ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), l’esclusione costituisce un atto dovuto: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. I, nella sent. 3 febbraio 2022, n. 775.

Ed infatti, già in passato la giurisprudenza ha affermato che “le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti, emanate dagli organi preposti si impongono alle stazioni appaltanti che non possono in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni; spetta, infatti, in via esclusiva all’Agenzia delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità fiscale dei partecipanti a gara pubblica, non disponendo la stazione appaltante di alcun potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità tributaria, ciò al pari della valutazione circa la gravità o meno della infrazione previdenziale, riservata agli enti previdenziali (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 8/2012; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2682/2013)” (TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. 9 gennaio 2020, n. 114).

È evidente che il vincolo posto alle stazioni appaltanti di attenersi alle risultanze delle certificazioni rilasciate dagli enti preposti risponda allo scopo di ridurre i possibili arbitri nelle verifiche delle amministrazioni aggiudicatrici.

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