È legittimo il provvedimento espulsivo dalla procedura di gara in caso di mancata firma dei computi metrici allegati all’offerta, da parte di un tecnico abilitato, prevista dalla lex specialis a pena di esclusione: è quanto affermato dal TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, nella sent. 21 gennaio 2022, n. 23.
Come ricordato dai giudici, le offerte debbano essere escluse qualora siano carenti degli elementi essenziali, come avviene nel caso del difetto di sottoscrizione, visto che, secondo l’opinione prevalente, la firma serve innanzitutto a documentare la legittima provenienza di un documento ed a riferirne con certezza il contenuto ad un determinato soggetto, in modo da poter escludere che la genuinità dello stesso possa essere messa in discussione.
Ricordiamo che, in fattispecie analoga, con riferimento alla figura del progettista, la giurisprudenza ha affermato che la sottoscrizione da parte del progettista incaricato dell’offerta tecnica non rappresenta un inutile formalismo, ma al contrario, un’imprescindibile garanzia a tutela della serietà e sostenibilità delle soluzioni tecniche proposte, ritenute determinanti ai fini dell’aggiudicazione, e della successiva realizzazione degli interventi, essendo conseguentemente del tutto legittime le predette clausole della lex specialis (TAR Lombardia, Milano, sez. I, sent. 12 giugno 2020, n. 1054).
Pertanto, ove la disciplina di gara intenda assicurare, con la relativa sottoscrizione, la riferibilità degli elaborati tecnici alla competente figura professionale, tale adempimento non può essere diversamente supplito con la firma del legale rappresentante dell’operatore ed ove esso sia sancito a pena di esclusione, la sua omissione non è sanabile ex post, perché ciò comporterebbe una palese violazione della par condicio, trattandosi nella specie di una prescrizione di natura sostanziale che garantisce la paternità e affidabilità della componente tecnico economica dell’offerta e dell’impegno che l’operatore assume in caso di aggiudicazione e sottoscrizione del contratto.
In sostanza, l’inosservanza di tale formalità riferita all’offerta economica concretizza un vizio nella partecipazione alla gara del concorrente, attesa la mancanza di una manifestazione impegnativa di volontà negoziale nella sua componente patrimoniale validamente imputabile al soggetto interessato. Consentire di supplire alla mancanza di sottoscrizione dell’offerta da parte del tecnico abilitato, mediante il soccorso istruttorio, determinerebbe una lesione della par condicio dei concorrenti per effetto della possibilità concessa ad alcuni di sanare una carenza essenziale attinente alla volontà negoziale da manifestare in seno alla procedura nelle sole tassative modalità predeterminate dalla lex specialis.
In sostanza si è in presenza di un vizio che non costituisce una mera irregolarità, sanabile in via postuma mediante il soccorso istruttorio, posto che tale possibilità nella specie era esclusa dal disciplinare di gara, conformemente al dettato di cui all’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) che espressamente esclude dal soccorso istruttorio le carenze afferenti l’offerta economica e l’offerta tecnica; e tale limite all’operatività del soccorso istruttorio costituisce applicazione diretta del principio di tutela della par condicio, il cui corollario è individuabile nel principio di immodificabilità dell’offerta.
Come noto, con riferimento alla parte tecnica ed economica dell’offerta, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che attraverso il soccorso istruttorio non può essere riconosciuta al concorrente la facoltà di completare l’offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di semplici errori materiali o di refusi, impedendo così l’applicazione dell’istituto per colmare carenze dell’offerta tecnica al pari di quella economica (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 13 febbraio 2019, n. 1030).
Il soccorso istruttorio può, infatti, essere consentito solo per integrare la documentazione già prodotta in gara, che, sotto il profilo formale, sia ritenuta incompleta o irregolare dalla stazione appaltante, ma non anche per consentire all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte, in violazione del principio di immodificabilità e segretezza dell’offerta, imparzialità e par condicio delle imprese concorrenti, sicchè possono considerarsi ammissibili solo quelle integrazioni documentali che non riguardino elementi essenziali dell’offerta. Le carenze dell’offerta tecnica o economica sanabili devono poter essere qualificabili come “meri errori” o “imprecisioni”, imputabili alla formulazione degli atti di gara, nonché al fine della corretta interpretazione o rettifica di un errore manifesto dell’offerta (TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 2 agosto 2021, n. 5399; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 marzo 2020, n. 2146).