Responsabile di settore full-time o part-time: la scelta della Giunta è ampiamente discrezionale

La scelta della Giunta Comunale di procedere alla copertura di un settore dell’Amministrazione comunale con un funzionario a tempo pieno piuttosto che part-time deve considerarsi caratterizzata da amplissima discrezionalità organizzativa e il dipendente part-time che aspira a mantenere detta posizione non può dolersene: è quanto affermato dal TAR Toscana, sez. I, nella sent. 17 gennaio 2022, n. 34.

Nel caso specifico i giudici hanno ritenuto correttamente motivata la scelta di assicurare la presenza continuativa nell’ente di un responsabile full-time del settore Lavori Pubblici, manutenzione del patrimonio e Protezione Civile, in quanto maggiormente funzionale alla buona amministrazione dell’ente; conseguentemente, non essendo presente all’interno dell’ente una figura idonea full-time, hanno ritenuto legittima la decisione di ricorrere ad una procedura ex art. 110 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) per la copertura del posto, non considerando rilevante la presenza di una dipendente che, in possesso dei titoli astrattamente idonei a ricoprire la posizione (laurea in ingegneria, inquadramento D4 e titolare di posizione organizzativa) e già responsabile del medesimo settore, risultava assunta con un contratto part-time. Secondo i giudici, proprio la discrezionalità delle scelte organizzative dei servizi, non può trovare ostacolo nella circostanza che in passato sia stato individuato un dipendente part-time per il ruolo di responsabile dell’area, ben potendo tale scelta mutare nel tempo, a seguito di una nuova valutazione non irragionevole.

 

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