Approvato il nuovo modello di cartella di pagamento per i carichi affidati dal 1° gennaio 2022

Con il provvedimento prot. n. 14133/2022 dello scorso 17 gennaio (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-17-gennaio-2022-approvazione-del-nuovo-modello-di-cartella-di-pagamento), il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento che l’agente per la riscossione utilizzerà dal 1° gennaio 2022 per i tutti i nuovi carichi affidatigli dagli enti creditori.

L’adozione del nuovo modello è legata alla novità contenuta nell’art. 1, comma 15, della Legge di bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30 dicembre 2021), secondo cui la copertura dei costi di gestione del servizio nazionale di riscossione viene assicurata mediante appositi stanziamenti di risorse a carico del bilancio dello Stato.

Per effetto della nuova disciplina, quindi, viene abolita la quota di oneri di riscossione a carico del debitore nella misura fissa del 3% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento e del 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di assolvimento del debito oltre il suindicato termine di legge. Allo stesso modo, per le ipotesi di riscossione spontanea, effettuata ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non è più dovuta, dal debitore, la quota pari all’uno per cento delle somme iscritte a ruolo.

A carico del debitore restano invece la quota a titolo di spese esecutive per le eventuali attività cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute nonché la quota a titolo di spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione (art. 17, comma 2, lett. a) e b)).

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