È inammissibile l’atto di citazione della Procura della Corte dei conti se, nonostante l’esplicita richiesta avanzata dopo l’invito a dedurre, il dipendente pubblico non viene audito: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisdizione per la Regione Lazio, nella sent. n. 18/2022, depositata lo scorso 17 gennaio.
Ed infatti, l’art. 67, comma 2, del Codice di giustizia contabile sanziona con l’inammissibilità dell’atto di citazione l’omessa audizione personale del presunto responsabile che ne abbia fatto rituale richiesta.
Con specifico riguardo alla disposizione in parola, la giurisprudenza contabile ha affermato che “il diritto facoltativo dell’invitato di esporre verbalmente le proprie ragioni in relazione agli addebiti contestati con l’invito, non è previsto dalla legge come alternativo, ma congiunto a quello di presentare memorie scritte. Pertanto, l’invitato può depositare soltanto deduzioni scritte, ovvero esporre soltanto le proprie ragioni oralmente nella richiesta audizione, ovvero esercitare entrambi gli strumenti difensivi previsti dalla legge, sicché memorie ed audizione personale appaiono strumenti del tutto fungibili ed esercitabili contemporaneamente. Considerata la piena equiparazione e fungibilità dei due strumenti difensivi (che sono anche strumenti finalizzati alla completezza istruttoria ed all’economia processuale, …), la mancata acquisizione delle deduzioni dell’invitato, sia scritte che orali, non può che comportare la stessa conseguenza, che è l’inammissibilità della citazione prevista dall’art. 67 comma 2 del c.g.c.” (ex plurimis, sez. Marche, sent. n. 140/2018; sez. Abruzzo, sent. n. 108/2014; sez. Sicilia, sent. n. 2010/2012 e sent. n. 828/2020; sez. Lazio, sent. n. 231/2019).