Didattica a distanza da parte di istituti e scuole riconosciuti da PP.AA.: confermata l’esenzione IVA

L’art. 10, comma 1, n. 20), del Decreto IVA (D.P.R. 633/1972) prevede l’esenzione ai fini IVA per “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale (…)”.

Come chiarito nella circolare n. 22/E del 18 marzo 2008, la citata disposizione, in ossequio a quanto previsto dalla disciplina unionale (articolo 132 della direttiva 2006/112/CE), subordina l’applicazione del beneficio dell’esenzione dall’applicazione dell’IVA al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce:

  1. devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
  2. devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni.

Con la risposta all’interpello n. 85 del 4 febbraio 2021, l’Agenzia aveva chiarito che non può trovare applicazione l’esenzione IVA alle attività di formazione svolte al di fuori dell’ambito della Regione che ha rilasciato l’accreditamento per l’attività formativa.

Recentemente, con la risposta ad interpello n. 25 dello scorso 14 gennaio, l’Agenzia ha precisato che l’esenzione in discorso opera anche nel caso di modalità di fruizione “a distanza” dei servizi di insegnamento; secondo gli esperti dell’Agenzia, infatti, “La circostanza che tali prestazioni siano rese nei confronti sia di studenti fisicamente presenti nella sede in cui viene erogato il corso, sia di studenti che assistono al corso medesimo tramite una piattaforma con modalità a distanza, per cui potrebbero trovarsi anche al di fuori della Regione X, non assume rilevanza ai fini dell’esenzione dall’IVA della relativa prestazione perché la fruizione del corso avviene in modalità sincrona, con la possibilità di interazione in tempo reale tra docente e studente”.

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