Come ribadito recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, nella delib. n. 272/2021/PRSP, depositata il 24 dicembre 2021, la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata si articoli in tre fasi obbligatorie e sequenziali:
- individuazione nel bilancio delle risorse;
- costituzione del fondo, necessaria al fine dell’apposizione di un vincolo di destinazione;
- ripartizione delle risorse mediante la contrattazione decentrata, necessaria ai fini di impegno e pagamento.
Difatti, la sottoscrizione del contratto decentrato rappresenta il presupposto per l’erogazione dei trattamenti economici accessori, costituendo il titolo giuridico legittimante il pagamento (sez. reg. di controllo per la Puglia, delib. n. 86/2020/PAR).
I giudici hanno anche ricordato che, dal punto di vista contabile, il paragrafo 5.2, dell’Allegato 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 prevede che “alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio”.