Legge di bilancio 2022: rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali

I commi 597-603 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2022 prevedono la possibilità per Regioni ed Enti Locali di rinegoziare le anticipazioni di liquidità concesse dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), ex DL n. 35/2013 e DL n. 64/2013 e DL n. 102/2013, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, che abbiano un tasso pari o superiore al 3%.

Il comma 597 fissa i seguenti termini e condizioni per la rinegoziazione:

  1. decorrenza della modifica dei piani di ammortamento dal 1° gennaio 2022 e rimborso in trenta anni mediante rate annuali costanti, ad eccezione della rata in scadenza nell’anno 2022 di cui al seguente punto c), comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di pagamento previste nei contratti di anticipazione originari;
  2. tasso di interesse applicabile alla rinegoziazione, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro (BTP) con la durata finanziaria più vicina a quella dell’anticipazione di liquidità, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS (Mercato telematico dei titoli di Stato) sulla base della quotazione del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il tasso di interesse viene determinato dal MEF – Dipartimento del Tesoro e pubblicato sul proprio sito internet;
  3. la rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la quota capitale, secondo il piano d’ammortamento modificato risultante dall’operazione di rinegoziazione. La relativa quota interessi è calcolata:
    1. con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2021 e il 31 dicembre 2021 incluso, sulla base del tasso di interesse stabilito nel piano di ammortamento vigente prima della rinegoziazione e,
    2. con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 incluso e la data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 inclusa, sulla base del tasso di interesse di cui alla precedente lettera b);
  4. con riferimento alle anticipazioni concesse in favore delle Regioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, in relazione alle quali è prevista la sospensione fino al 2022 della quota capitale annuale, ai sensi dell’articolo 44, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, i piani di ammortamento risultanti dall’operazione di rinegoziazione prevedono il pagamento nell’anno 2022 della sola quota interessi. La relativa quota capitale, come determinata ai sensi della precedente lettera a), è rimborsata in quote annuali di pari importo negli anni di ammortamento restanti, a decorrere dal 2023. Qualora l’importo della quota interessi in scadenza nel 2022, risultante dal piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione, sia maggiore di quello della quota interessi risultante dal piano di ammortamento antecedente la rinegoziazione, la regione versa quest’ultima quota interessi.

Il comma 598 stabilisce che, con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse in favore degli Enti Locali, al fine di garantire la gestione della relativa operatività, il MEF stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2022, un atto aggiuntivo all’addendum di cui all’art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013. Nell’atto aggiuntivo all’addendum sono definiti, tra l’altro, criteri e modalità per il perfezionamento delle predette operazioni di rinegoziazione, da effettuarsi secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del MEF e della CDP; l’atto aggiuntivo all’addendum è pubblicato sui siti internet del MEF e della CDP.

Il comma 599 stabilisce i tempi di trasmissione delle richieste di rinegoziazione delle anticipazioni concesse in favore degli Enti Locali: possono essere trasmesse alla CDP nel periodo intercorrente tra il 14 febbraio 2022 e il 18 marzo 2022, secondo le modalità stabilite nell’atto aggiuntivo di cui al comma 2, previa deliberazione autorizzativa della Giunta, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del TUEL, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

I contratti relativi alle operazioni di rinegoziazione sono perfezionati entro il 28 aprile 2022.

Nel caso in cui il perfezionamento dell’operazione di rinegoziazione sia successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 prevista dai contratti di anticipazione originari, gli Enti Locali devono corrispondere tale rata nella misura prevista dai contratti originari. L’importo pari alla differenza, positiva o negativa, tra la rata di ammortamento corrisposta e quella di cui al piano di ammortamento risultante dall’operazione di rinegoziazione, in scadenza nel medesimo anno, è regolato entro il 31 dicembre 2022 con le modalità previste nell’atto aggiuntivo di cui al comma 598.

Il comma 600 autorizza la spesa complessiva di 300.000 euro per l’anno 2022 per le attività svolte da CDP oggetto dell’atto aggiuntivo di cui al comma 598.

Il comma 601 stabilisce i tempi e le modalità delle richieste di negoziazione delle anticipazioni di liquidità stipulate dalle Regioni con il MEF – Dipartimento del Tesoro-Direzione Seconda, prevedendo che le richieste di rinegoziazione potranno essere effettuate dalle Regioni medesime mediante domanda a firma congiunta del presidente e del responsabile finanziario, da trasmettere entro il 31 gennaio 2022, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 43 del decreto legislativo n. 118 del 2011, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Le operazioni di rinegoziazione sono perfezionate mediante la stipula, per ciascuna regione, di un unico atto modificativo dei contratti originari relativi alla concessione di una o più anticipazioni di liquidità, al quale sono allegati i nuovi piani di ammortamento relativi alle singole anticipazioni di liquidità concesse.

Nel caso in cui la rata dell’anno 2022 abbia scadenza anteriore rispetto al perfezionamento dell’atto modificativo, le Regioni che abbiano fatto domanda di rinegoziazione corrispondono la detta rata del 2022 sulla base del piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione medesima.

Il comma 602 precisa che gli atti modificativi mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione di cui al comma 597 non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità. Restano pertanto ferme, per quanto non espressamente modificato nei suddetti atti, tutti i termini e le condizioni previste nei medesimi contratti originari.

 

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