L’escussione della garanzia provvisoria può operare solo nei confronti dell’aggiudicatario e non anche degli altri concorrenti: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella sent. 15 dicembre 2021, n. 8367.
Secondo i giudici, tale principio è facilmente desumibile dall’art. 93, comma 6, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), secondo cui la garanzia provvisoria “copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 […]”.
Né in senso contrario può invocarsi la previsione in materia di avvalimento, contenuta nell’art. 89, comma 3, terzo periodo, (“Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia”), trattandosi di una disposizione di carattere speciale, la quale attesta, semmai, l’inesistenza di una analoga previsione di carattere generale.