L’offerta economica presentata da una cooperativa non è escludibile per mancanza di utile

La regola dell’utile necessario che deve emergere dall’offerta economica non si applica a quei soggetti che si distinguono per operare con scopi non economici, bensì mutualistici o sociali (come nel caso delle cooperative), per i quali l’obbligatoria indicazione di un utile d’impresa si tradurrebbe in una prescrizione incoerente con la relativa vocazione non lucrativa, con l’imposizione di un’artificiosa componente di onerosità della proposta: è quanto affermato dal TAR Puglia, Bari, sez. I, nella sent. 13 dicembre 2021, n. 1875.

Secondo i giudici pugliesi, da ciò deriva che un utile esiguo o, addirittura, assente non si riflette di per sé in una valutazione negativa sulla congruità dell’offerta, in quanto presentata da soggetto che può operare senza perseguire e conseguire necessariamente utili, posto che essa non impedisce il perseguimento efficiente di finalità istituzionali che prescindono da tale vantaggio stricto sensu economico.

L’offerta va, piuttosto, verificata nel suo complesso, al fine di dimostrare la sua economicità e sostenibilità in termini di copertura dei costi organizzativi e gestionali da sopportare per l’erogazione del servizio oggetto della gara, non essendo possibile (economicamente, prima ancora che giuridicamente) per nessun organismo economico, pur se non assoggettato allo statuto tipico dell’impresa e/o della società commerciale, svolgere attività a costi tali da sopravanzare la remunerazione dei fattori di produzione, a cominciare dal lavoro.

Nel caso specifico, l’aggiudicataria era una società cooperativa a mutualità prevalente, chiamata essenzialmente ad assicurare la continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali ai propri soci: in quanto tale, la cooperativa aveva calcolato i costi di lavoro del personale non allo scopo di massimizzare l’utile, bensì mirando a retribuzioni anche superiori rispetto ai minimi sindacali di settore, prevedendo un utile modesto, in grado di coprire, eventualmente, gli aggravi di spesa imprevisti. Ciò conduce a ritenere che, aldilà del rigoroso approccio secondo il principio dell’utile necessario (che deve, comunque, considerarsi pienamente giustificato nel caso di imprese che hanno l’esigenza di permanere sul mercato in ordinarie condizioni di remuneratività), per una cooperativa sia sufficiente la realizzazione di tante operazioni quante siano necessarie a sostenere i costi di spesa ed a remunerare adeguatamente i suoi soci per dimostrare come essa operi in maniera seria ed attendibile.

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