Comune in riequilibrio: sufficiente la copertura del 36% dei costi dei servizi a domanda individuale

Nel caso del Comune in piano di riequilibrio, per quanto attiene i costi dei servizi a domanda individuale, è necessario e sufficiente che vi sia una copertura del 36%: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Piemonte, nella delib. n. 156/2021/PRSP, depositata lo scorso 20 dicembre.

Al riguardo, infatti, la lett. a), dell’art. 243, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), espressamente richiamata dalla lettera b), comma 8, dell’art. 243 bis, del medesimo TUEL, dispone che: “Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un’apposita certificazione che:

  1. il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;

La Corte ha, inoltre, ricordato che il rispetto della percentuale minima del 36% deve essere assicurato per tutta la durata del piano, e come tale, è oggetto di controllo in sede di monitoraggio.

 

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