La disciplina sulla tassazione dei buoni introdotta dall’art. 1, comma 677, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) opera anche per i dipendenti pubblici e non solo per quelli privati: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Toscana, nella delib. n. 88/2021/PAR, depositata lo scorso 14 dicembre.
Come è noto, la norma testé ricordata, nel modificare l’art. 51, comma 2 del TUIR, ha previsto l’esenzione da contributi INPS e da tassazione IRPEF per la somma che non eccede i 4 euro con riferimento ai buoni pasto cartacei (in precedenza la soglia era fissata a 5,29 euro) e per la somma che non eccede gli 8,00 euro relativamente ai buoni pasto elettronici (in precedenza la soglia era fissata a 7,00 euro).
Il dubbio circa l’applicabilità della norma anche ai dipendenti pubblici nasceva dalla circostanza che la norma si riferisce genericamente al “datore di lavoro”, senza precisazioni ulteriori circa la natura pubblica o privata di quest’ultimo: il dubbio è stato risolto dalla Corte nel senso della piena applicabilità della norma anche ai dipendenti pubblici, affermando che “Nessun dubbio che la norma citata dall’Ente si riferisca anche al datore di lavoro pubblico in quanto disciplina, con effetti favorevoli rispetto alla previgente previsione, il regime della tassazione dei buoni pasti destinati al personale dipendente. Diversamente argomentando si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e dipendenti privati. In realtà, come giustamente osservato dall’Ente richiedente, lo scopo della norma è quello di incentivare l’adozione dei buoni pasti elettronici da parte dei datori di lavoro (tanto pubblici che privati)”.