Un credito di difficile esigibilità garantito da un’ipoteca non può essere escluso dal calcolo del relativo fondo: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Piemonte, nella delib. n. 151/2021/PRSE, depositato lo scorso 13 dicembre.
Ed infatti, tale possibilità non è riconosciuta dal principio contabile applicato di cui all’All. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011, punto 3.3, che prevede l’esclusione del FCDE dei crediti assistiti da fideiussione e non contiene riferimento alcuno a quelli garantiti da ipoteca.
Nel caso specifico, i giudici hanno stigmatizzato l’intenzione del Comune di valorizzare, ai fini del calcolo del FCDE, non solo alcune ipoteche già in essere sugli immobili di una società con cui l’ente vantava un credito ma anche l’iscrizione di ulteriori ipoteche su altri beni del debitore.