Contrasto insanabile tra bando e disciplinare: prevale il primo

Ove sussista un contrasto insanabile tra bando e disciplinare, non superabile in via interpretativa, il primo ha la prevalenza sul secondo: è quanto ribadito dal TAR Lazio, Roma, sez. II quater, nella sent. 10 dicembre 2021, n. 12810, confermando un noto orientamento (cfr., ad esempio, TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 18 ottobre 2019, n. 12051).

Nel caso specifico, in materia di riparto dei punteggi, il bando prevedeva l’assegnazione di 60 punti per l’offerta tecnica e di 40 per quella economica, mentre il disciplinare prevedeva 70 punti per l’offerta tecnica e 30 per quella economica.

Secondo i giudici, posto che i concorrenti alla gara decidono come formulare l’offerta tecnica ed economica, e quindi su quale di tali profili far convergere il massimo impegno, proprio alla luce del punteggio riservato all’una o all’altra, nel caso contrasto in merito all’assegnazione dei punteggi, non è ipotizzabile un procedimento di simulazione logica che ridetermini i punteggi sulla base del criterio corretto (ossia, quello previsto nel bando), posto che le parti ben avrebbero potuto formulare l’offerta in termini differenti e più calzanti rispetto a tali criteri: conseguentemente, è stato disposto l’annullamento dell’intera procedura.

 

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