Come è noto, il bando, il disciplinare e il capitolato speciale d’appalto hanno ciascuno una propria autonomia e una peculiare funzione nell’economia della procedura, il primo fissando le regole della stessa, il secondo disciplinandone, in particolare, il procedimento ed il terzo integrando eventualmente le disposizioni del bando, costituendo tutti insieme la c.d. lex specialis della gara (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 3 marzo 2021, nn. 1804 e 1813; sez. VI, sent. 15 dicembre 2014, n. 6154; sez. V, sent. 5 settembre 2011, n. 4981; sent. 25 maggio 2010, n. 3311; sent. 12 dicembre 2009, n. 7792).
Come evidenziato dal TAR Lazio, Latina, sez. I, nella sent. 6 dicembre 2021, n. 669, ed in linea con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza, in caso di eventuali contrasti (c.d. interni) tra le singole disposizioni della lex specialis, deve riconoscersi la prevalenza al contenuto del bando, laddove le disposizioni del capitolato speciale o del disciplinare possono soltanto integrare ma non modificare le prime (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 29 aprile 2015, n. 2186; sent. 11 luglio 2013, n. 3735; sez. V, sent. 24 gennaio 2013 n. 439; sent. 17 ottobre 2012 n. 5297; sent. 23 giugno 2010, n. 3963; TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 27 febbraio 2020, n. 88).