Le procedure selettive interne che determinano il passaggio in un’area superiore (cd. progressioni verticali) rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 19 (“Bandi di concorso”) del Decreto Legislativo n. 33/2013: è quanto affermato dall’ANAC nella delibera n. 775 del 10 novembre 2021.
Di conseguenza, le amministrazioni sono tenute a pubblicare e a mantenere aggiornati i dati indicati nel citato art. 19, il quale dispone la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, nonché dei criteri di valutazione della commissione, delle tracce delle prove e delle graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.
Al contrario, come precisato dall’Autorità, le procedure selettive interne che determinano un passaggio di livello nell’ambito della stessa area o categoria (le cd. progressioni orizzontali) sono escluse dall’ambito oggettivo di applicazione del suddetto art. 19.