Effetti della tardiva approvazione del rendiconto

Con la delib. n. 185/2021/PRSP depositata lo scorso 16 novembre, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, ha rammentato gli effetti pregiudizievoli che possono derivare dalla tardiva approvazione del rendiconto, avvenuta oltre i termini stabiliti dall’art. 227, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), ovvero:

  1. esclusivo e limitato utilizzo dell’avanzo di amministrazione “presunto”, anziché accertato (artt. 186 e 187 del TUEL) e impossibilità di ricorrere all’indebitamento attraverso la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall’art. 203, comma 1, lett. a) del TUEL;
  2. la sospensione dell’ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell’ente relativamente all’anno in cui l’inadempimento è avvenuto (stante il precetto contenuto nell’art. 161, commi 1 e 3, del TUEL); inoltre, in via provvisoria e sino all’adempimento, la ritardata approvazione del rendiconto comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario (art. 21 del Principio contabile n. 3 – rendiconto degli enti locali);
  3. vigenza del divieto, nel periodo di ritardo, di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto ex D.L. n. 113/2016, art. 9, comma 1-quinquies;
  4. la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile causa, inoltre, in virtù dell’art. 227, comma 2 bis, del TUEL, l’attivazione della procedura prevista dal comma 2 dell’art. 141 del TUEL, con la nomina di un commissario ad acta.

 

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