La proroga dei contrati in essere è un istituto assolutamente eccezionale, avente carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro: è quanto ribadito dall’ANAC nel parere funzione consultiva n. 1 del 27 ottobre 2021.
Una volta scaduto un contratto, quindi, l’amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara.
Il carattere di eccezionalità e temporaneità dell’istituto in esame, peraltro, trova conferma nelle
disposizioni del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), il cui art. 106, comma 11, stabilisce che “la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”.